Direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi1, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 3,
L'allegato I della direttiva 91/477/CEE stabilisce che non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco di cui a tale direttiva gli oggetti che, sebbene conformi a tale definizione, sono concepiti a fini di allarme, segnalazione o salvataggio e possono essere utilizzati unicamente per tali scopi specifici.
Alcuni dispositivi concepiti a fini di allarme, segnalazione o salvataggio attualmente disponibili sul mercato possono essere facilmente trasformati in armi da fuoco con l'ausilio di attrezzi comuni. Di conseguenza, per essere considerati armi d'allarme o da segnalazione ai fini della direttiva 91/477/CEE ed evitare i controlli che si applicano alle armi da fuoco a norma di tale direttiva, i citati dispositivi dovrebbero essere tali da non poter essere modificati con l'ausilio di attrezzi comuni al fine di espellere o di poter essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente.
Le specifiche di cui al considerando 2 dovrebbero rientrare in un insieme di specifiche tecniche miranti nel loro complesso a garantire che un dispositivo non possa essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente. In particolare, considerando l'importanza della canna per la trasformazione di un dispositivo in un'arma da fuoco, la canna dovrebbe essere tale da non poter essere rimossa o modificata senza rendere inservibile l'intero dispositivo. Dovrebbero inoltre essere inserite barriere inamovibili nella canna; la camera di cartuccia e la canna dovrebbero essere disassate, inclinate o sfalsate in modo tale da evitare che le munizioni vengano caricate nel dispositivo e sparate dal medesimo.
Per garantire che le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione siano adeguate alla vasta gamma di armi d'allarme o da segnalazione attualmente disponibili, le specifiche stabilite dalla presente direttiva dovrebbero tenere conto degli standard e dei valori comunemente accettati a livello internazionale per le cartucce e le camere delle armi d'allarme o da segnalazione, in particolare della tabella VIII delle tabelle delle dimensioni delle cartucce e delle camere (TDCC) stabilite dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (C.I.P.).
Per impedire che le armi d'allarme o da segnalazione siano facilmente trasformate in armi da fuoco, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le armi fabbricate o importate nell'Unione siano soggette a controlli volti a verificarne la conformità alle specifiche tecniche stabilite dalla presente direttiva. I controlli potrebbero comprendere la verifica di diversi tipi o modelli di dispositivi, oppure dei singoli dispositivi, o entrambe le verifiche.
Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a scambiarsi, su richiesta, le informazioni relative ai controlli da essi svolti sulle armi d'allarme o da segnalazione. Per facilitare tale scambio di informazioni, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare almeno un punto di contatto a livello nazionale in grado di fornire le informazioni agli altri Stati membri.
Al fine di agevolare lo svolgimento dei controlli sulle armi d'allarme o da segnalazione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a cooperare tra loro nello svolgimento di tali controlli.
La presente direttiva fa salvo l'articolo 3 della direttiva 91/477/CEE.
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi2, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 13 ter, paragrafo 1, della direttiva 91/477/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Specifiche tecniche
Gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione debbano rispettare in ogni momento le specifiche tecniche di cui all'allegato della presente direttiva per non essere considerati armi da fuoco a norma della direttiva 91/477/CEE.
Art. 2 Controllo della conformità alle specifiche tecniche
1. Gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi del tipo descritto all'articolo 1 siano soggetti a controlli volti a verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato.
2. Gli Stati membri cooperano tra loro nello svolgimento dei controlli di cui al paragrafo 1.
Art. 3 Scambio di informazioni
Ciascuno Stato membro fornisce a un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultimo, i risultati dei controlli effettuati in conformità all'articolo 2. A tal fine ciascuno Stato membro designa almeno un punto di contatto a livello nazionale incaricato di fornire tali risultati e ne comunica i dati di contatto alla Commissione.
Art. 4 Disposizioni di recepimento
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 6 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker