Sez. 4, Sentenza n. 3824 del 05/12/2014 Cc. (dep. 27/01/2015) Rv. 261948 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Ipotesi di cui all'art. 186 cod. strada - Revoca della patente di guida - Previsione di cui all'art. 222 cod. strada - Rapporto di specialità reciproca - Configurabilità - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'art. 186, comma 2-bis, e l'art. 222 cod. strada nella parte in cui prevedono entrambi la revoca della patente di guida per il conducente in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1, 5 g/l che abbia, rispettivamente, provocato un incidente stradale o cagionato lesioni gravissime o un omicidio, si pongono in rapporto di specialità reciproca, con conseguente prevalenza della norma che, di volta in volta, debba qualificarsi speciale nella concreta fattispecie sottoposta all'esame del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)