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Sez. 3, Sentenza n. 16244 del 03/08/2005 (Rv. 584589 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE | Prova liberatoria - Contenuto - Comportamento della vittima - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584589-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE

La prova liberatoria dalla presunzione di colpa da parte del conducente per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l'adozione di idonee manovre di emergenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)