Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie
Testo vigente
Art. 327
1. Ferme restando le disposizioni delle leggi sulla bonifica integrale, e' richiesta la licenza del prefetto per l'apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di casali e d'altre opere e per il prelevamento di materiali di qualunque uso.
2. Nella licenza sono indicate le norme, alle quali gli imprenditori debbono ottemperare, per evitare ristagni d'acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo.
3. Gli imprenditori, che contravvengono al suddetto obbligo od alle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal prefetto, sono puniti con l'ammenda da lire cento a duemila, salvo al podesta' di provvedere di ufficio nei modi indicati nell'art. 325.
Art. 328
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' stanziato annualmente un fondo per diminuire le cause della malaria, commisurato al settanta per cento degli avanzi di gestione dell'Azienda del chinino, accertati nel l'ultimo rendiconto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Le somme non impiegate alla fine dell'esercizio finanziario sono conservate ai residui e possono essere erogate negli esercizi finanziari successivi.
Art. 329
1. L'infezione malarica non e' compresa fra i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, che sono preveduti dalle vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul lavoro e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.60
2. Nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che verranno stabiliti nel regolamento, l'istituto assicuratore presso cui gli operai deceduti erano assicurati a norma delle vigenti leggi per gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, e' tenuto al pagamento di una sovvenzione, nella misura preveduta nella tabella n. 7 annessa al presente testo unico.
3. La sovvenzione e' assegnata ai discendenti, ascendenti, coniuge, fratelli o sorelle dell'operaio deceduto che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge sugli infortuni degli operai, approvata con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed e' ripartita fra gli aventi diritto in conformita', delle disposizioni contenute nel R. decreto medesimo.
4. Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni stabilite nell'art. 317, e sia mancata, sul posto, per colpa dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza sanitaria, preveduta nello stesso articolo, questi sara' tenuto a corrispondere agli aventi diritto, indicati nel comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualita' del salario preveduto nei contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l'ammontare della somma pagata dall'istituto assicuratore ai sensi dei precedenti comma, quando la somma stessa sia inferiore alle cinque annualita' predette.
Sezione VIII. Disposizioni per la prevenzione e la cura della pellagra
Art. 330
1. Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere denunziato nei modi stabiliti negli articoli 254 e 255.
2. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
Art. 331
1. I comuni, nei quali sia accertata endemia pellagrosa, sono assoggettati, con ordinanza motivata del prefetto, alle norme stabilite negli articoli 332, 333 e 334.
2. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Art. 332
1. Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorita' governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati.
2. I regolamenti speciali per l'esecuzione del presente articolo e dei seguenti sono approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, inteso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e il Consiglio provinciale di sanita'.
Art. 333
1. Nei comuni, dichiarati colpiti da pellagra, il prefetto ha facolta' di ordinare al comune la costruzione o l'acquisto di uno o piu' essiccatoi per granturco, di capacita' corrispondente ai bisogni locali.
2. L'esercizio viene regolato dalle norme prescritte nel regolamento.
3. Il prefetto ha parimenti facolta' di invitare il comune a destinare un locale, riconosciuto dall'ufficiale sanitario igienicamente adatto, al deposito e alla buona conservazione del granturco o della farina di proprieta' privata degli abitanti, che manchino di locali sani e per la quantita' corrispondente al bisogno dell'alimentazione familiare.
4. All'impianto dell'essiccatoio e alla costruzione o adattamento dei locali di deposito sono applicabili le norme e i benefizi, stabiliti per i prestiti di favore per opere pubbliche di igiene.
Art. 334
1. Quando siano affette da pellagra persone iscritte nell'elenco dei poveri il medico condotto, tenuto conto della razioni alimentare abituale dell'ammalato, prescrive gli alimenti integrativi di tale razione, che debbono essere somministrati gratuitamente dal comune a scopo di cura.
2. Il podesta' forma e tiene al corrente l'elenco dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie non sono in grado di provvedere l'alimentazione curativa.
3. I malati poveri, rispetto ai quali sia accertata la insufficienza o l'inefficienza dell'alimentazione stessa, debbono essere ricoverati in ospedali o in altri luoghi opportunamente ordinati.
4. La spesa per l'alimentazione curativa e l'eventuale ricovero degli ammalati poveri e' anticipata dal comune e suddivisa in parti uguali a carico del comune e della provincia.
Art. 335
1. E' stanziata annualmente, in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, una somma per sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.
Sezione IX. Disposizioni per combattere il cancro e i tumori maligni
Art. 336
1. Per ciascun esercizio finanziario, in speciali capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, e' stanziata:
a) una somma da erogare in sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai consorzi o altri enti per favorire l'impianto e il funzionamento di centri di accertamento diagnostico e di terapia per il cancro e i tumori maligni in genere, nonche' per l'acquisto di radio da destinare in dotazione al laboratorio di fisica - ufficio del radio, presso l'Istituto di sanita' pubblica;
b) una somma da erogare per la attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocinii pratici per l'addestramento di personale medico specializzato.
Titolo VI. Delia polizia mortuaria
Art. 337
1. Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
2. Il cimitero e' posto sotto la sorveglianza dell'autorita' sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario. I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.
Art. 338
1. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.78
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.
3. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire mille e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.
4. Il consiglio comunale puo' approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli gia' esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purche' non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
5. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purche' non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale puo' consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
6. All'interno della zona di rispetto, purche' a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale puo' dare esecuzione, purche' non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:
a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;
b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;
c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguita' a interventi urbanistici gia' attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale.
7. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
8. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 339
1. Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica e' autorizzato dal sindaco.
2. L'introduzione di salme dall'estero e' autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
3. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquecento.
4. Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma e' trasportata.
Art. 340
1. E' vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.
2. E' fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.
3. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquecento e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero.
Art. 341
1. Il Ministro per l'interno ha facolta' di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in localita' differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
Art. 342
1. L'autorizzazione relativa al trasporto, alla tumulazione e all'esumazione di cadaveri, concessa a richiesta di privati, e' vincolata al pagamento della tassa stabilita nella tabella n. 8 annessa al presente testo unico.
2. L'autorizzazione ministeriale per la tumulazione di cadaveri in localita' differenti dal cimitero e' pure vincolata al pagamento di una tassa nella misura stabilita nella tabella predetta.
3. Il pagamento di una di dette tasse non esime dal pagamento dell'altra.
4. L'autorizzazione ministeriale, indicata nel secondo comma del presente articolo, e' esente da tassa quando si tratti di salma di personaggio al quale siano state decretate onoranze nazionali.
Art. 343
1. La cremazione dei cadaveri e' fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.
2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.
Titolo VII. Dei regolamenti locali di igiene e sanita' e di polizia veterinaria
Art. 344
1. I regolamenti locali di igiene e sanita' contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza del l'acqua potabile, la salubrita' e la genuinita' degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione del le disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrita'.
2. I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con l'ammenda fino a lire mille.
3. Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni con tenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.
Art. 345
1. I regolamenti locali di igiene e sanita' e gli altri regolamenti su materie sanitarie domandati ai comuni sono deliberati dal podesta', approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanita'.
2. Il prefetto puo' assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanita' o degli altri regolamenti preveduti nel primo comma, quando siano obbligatori.
3. Trascorso inutilmente questo termine, il regolamento viene compilato di ufficio.
4. Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l'interno, che puo' annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del Consiglio superiore di sanita' e del Consiglio di Stato.
5. Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
Art. 346
1. Ogni Comune o consorzio veterinario deve avere il regolamento del servizio veterinario.
2. Il regolamento e' deliberato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanita'.
3. Si applicano a tale regolamento le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 345 del presente testo unico.
4. I contravventori alle disposizioni del regolamento locale del servizio veterinario, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con l'ammenda non superiore alle lire ottomila.
5. Il regolamento deve contenere in particolare le disposizioni richieste dalle condizioni locali per l'assistenza veterinaria, per l'applicazione delle norme di polizia veterinaria e di vigilanza sanitaria sugli alimenti origine animale.
6. Il regolamento deve, inoltre, contenere le disposizioni per assicurare il coordinamento fra l'Ufficio veterinario e l'Ufficio sanitario comunale per quanto riguarda le malattie degli animali trasmissibili all'uomo.
Titolo VIII. Disposizioni speciali per il governatorato di roma titolo abrogato dal d.lgs. luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426
Art. 347
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 17 NOVEMBRE 1944, N. 426