Sez. 1, Sentenza n. 1493 del 22/11/1972 Ud. (dep. 21/02/1973) Rv. 123270 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - RICORSO AVVERSO SENTENZA DI ESECUZIONE DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA - MOTIVI DEDUCIBILI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - RICORSO AVVERSO SENTENZA DI ESECUZIONE DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA - MOTIVI DEDUCIBILI.*
La sentenza che dichiara esecutivo il decreto di condanna per mancata comparizione dell'opponente e soggetta al ricorso per Cassazione, i cui motivi devono esclusivamente riguardare: 1)questioni attinenti a violazioni del presupposti legali della pronuncia, che abbiano inficiato la Costituzione del rapporto processuale, come l'irregolare notificazione del decreto di citazione, il difetto dei termini per comparire, la mancata assistenza del difensore, l'omessa valutazione dell'eventuale legittimo impedimento dell'opponente a comparire, la incompetenza del giudice a provvedere con lo speciale provvedimento di cui all'art 510 cod proc pen; 2)questioni riguardanti il principio dell'immediata declaratoria di cause di non punibilita che escludano la pretesa punitiva, sempreche siano rilevabili prima facie al semplice esame degli Atti, senza che occorrano altre prove per accertarle, ai sensi dell'art 152 cod proc pen, applicabile in qualsiasi stato e grado del procedimento, e quindi anche in Sede di Cassazione. Pertanto, non sono ammissibili come motivi di ricorso asserite irregolarita formali del decreto penale, ancorche riconducibili alle nullita previste dall'art 185 n 3 cod proc pen, giacche esse non infirmano la Costituzione del rapporto processuale, validamente istituito con la regolare citazione a giudizio dell'opponente, non presentatosi al relativo dibattimento senza giustificare un legittimo impedimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)