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Sez. L - , Ordinanza n. 6555 del 06/03/2023 (Rv. 667026 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE | Sanzioni disciplinari - Violazione del procedimento di cui all'art. 53, allegato A, r.d. n. 148 del 1931 - Nullità di protezione - Configurabilità - Ragioni - Conseguenze. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - In genere.
Stato
decisa il 2023-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667026-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un'invalidità c.d. "di protezione", in ragione dell'inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970.

Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 53 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)