Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 62 del 1958
Massime (1)
Massima n. 679
- Regione sicilia
- Contratti agrari
- Legge regionale 22 settembre 1947, n. 11, sulla ripartizione dei prodotti dei terreni a cultura arborea o arbustiva nella colonia parziaria
- Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 14 dello statuto siciliano
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 14, lett. a), dello Statuto della Regione siciliana - della legge regionale 22 settembre 1947, n. 11, e successive proroghe, sulla ripartizione dei prodotti dei terreni a cultura arborea o arbustiva nella colonia parziaria). Cfr.: sent. n. 6 del 27 gennaio 1958.
Norme impugnate
- legge regionale Sicilia 22 settembre 1947, n. 11
Parametri
- art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87
- art. 29 legge 11 marzo 1953, n. 87
- art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 14, lett. a) r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (statuto regione Sicilia)
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale siciliana 22 settembre 1947, n. 11, e successive proroghe, promosso con ordinanza 31 luglio 1957 del Pretore di Noto, emessa nelle cause riunite vertenti fra Loreto Tommaso e Canonico Giovanni ed altri 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 5 dicembre 1957 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 65 del 3 dicembre 1957 ed iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1957.
punto 1
Ritenuto che il Pretore ha proposto al giudizio di questa Corte la questione suindicata in riferimento all'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, ritenendola non manifestamente infondata e rilevante per la decisione delle cause;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza del 27 gennaio 1958, ha già risolto la questione proposta dal Pretore di Noto dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 22 settembre 1947, n. 11, e successive proroghe, della quale sentenza è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nel numero 28 del l febbraio 1958 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nel numero 8 del 5 febbraio 1958;
che non sussistono ragioni per decidere diversamente la suindicata questione;
punto 3
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al Pretore di Noto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
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