Sez. L, Sentenza n. 11132 del 30/05/2016 (Rv. 639933 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notifica ricorso in appello - Contumacia dell'Inps - Art. 44 del d.l. n. 269 del 2003 - Inapplicabilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
La notificazione dell'atto di appello, ove l'Inps sia rimasto contumace in primo grado, va eseguita nella sede centrale e domicilio legale dell'Istituto, mediante consegna della copia dell'atto ad una delle persone indicate nell'art. 145 c.p.c., non assumendo rilievo l'art. 44, comma 1-bis, della l. n. 30 del 1997, che limita la notifica presso la struttura territoriale dell'ente a specifici e diversi atti processuali, tra cui non è compreso il gravame attesa la finalità, propria della norma, di agevolare una rapida risposta alla richiesta giudiziaria del privato, non ravvisabile nelle ipotesi di atto destinato alla prosecuzione di un processo già instaurato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)