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Sez. 3, Sentenza n. 2344 del 08/03/1988 (Rv. 458120 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZE DEL CONCILIATORE - PUBBLICATE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 399 DEL 1984 - IMPUGNABILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458120-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZE DEL CONCILIATORE - PUBBLICATE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 399 DEL 1984 - IMPUGNABILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE.*

In tema di Determinazione del nuovo ambito di Competenza riservata al conciliatore, la disciplina transitoria dettata dallo art. 8 della legge n. 399 del 30 luglio 1984, dopo aver statuito (al primo comma) che i giudizi pendenti in ogni stato e grado all'entrata in vigore della legge stessa (29 novembre 1984) sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti, ammette (al secondo comma) l'appellabilità delle sentenze del conciliatore, se ed in quanto pubblicate prima dell'entrata in vigore della nuova legge, in conformità della disciplina anteriore. Ne consegue che, nel caso di sentenza pubblicata dopo la data dell'entrata in vigore della legge n. 399 del 1984, l'impugnazione consentita è solo quella in Sede di Cassazione (art. 5) a nulla rilevando che la sentenza stessa sia stata pronunciata in conformità del precedente sistema di Competenza, ivi compresa la pregressa ripartizione per valore fra conciliatore e pretore ex art. 30 della legge n. 392 del 1978. (V 2146/86, mass n 445331).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 1 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 5 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)