Sez. 2, Sentenza n. 2654 del 23/02/2001 (Rv. 544094 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - REALE | Validità - Condizioni - Ricomprensione della totalità della somma dovuta - Necessità - Riferimento al denaro contante - Configurabilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - REALE
La norma di cui all'art. 1208, primo comma, cod. civ. subordina la validità dell'offerta reale alla circostanza che la stessa ricomprenda la totalità della "somma" dovuta e tale espressione non può che essere riferibile al denaro contante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)