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Sez. U, Sentenza n. 1614 del 08/05/1976 (Rv. 380379 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - SEGRETARIO DI COMMISSIONE TRIBUTARIA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - SUSSISTENZA - CONTROVERSIA PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1976-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380379-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - SEGRETARIO DI COMMISSIONE TRIBUTARIA - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - SUSSISTENZA - CONTROVERSIA PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Il segretario di una commissione tributaria, nominato dall'intendente di finanza e regolarmente immesso nelle funzioni ai sensi degli artt 12 e 50 del RD 8 luglio 1937 n 1516, e legato all'amministrazione finanziaria da un rapporto di pubblico impiego, in quanto svolge un'attivita di collaborazione direttamente connessa ai fini istituzionali perseguiti dall'amministrazione medesima, con continuita, diritto a retribuzione e vincolo di subordinazione; a cio non ostano il carattere annuale della nomina e la sua revocabilita in qualsiasi momento, ne la destinazione del dipendente ad un posto non di ruolo, trattandosi di circostanze non incompatibili con la natura pubblicistica del rapporto. Pertanto, la domanda proposta dal segretario in base all'indicato rapporto (nella specie, per conseguire il pagamento di differenze retributive ed indennita di lavoro) rientra nella esclusiva Competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, a norma degli artt 29 n 1 del RD 26 giugno 1924 n 1054 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n 1654, i quali operano anche dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art 409 cod proc civ (art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533), in forza dell'espressa riserva contenuta al n 5 del medesimo articolo. (V 2899/73, mass n 366526; (V 2202/69, mass n 341540).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 12, Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 50, Legge 06/12/1971 num. 1654 art. 7, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)