Sez. 3, Ordinanza n. 22700 del 05/07/2026 (Rv. 679571-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Violazione del principio di sinteticità - Inammissibilità, ex art. 366 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
La violazione del principio di sinteticità determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando l'eccessiva e sovrabbondante illustrazione d'informazioni su fatti processuali e sostanziali, irrilevanti ai fini della decisione, preclude un'idonea focalizzazione delle questioni dirimenti, che è invece dovere della parte adeguatamente puntualizzare, rendendo l'atto non più conforme al requisito di contenuto-forma di cui all'art. 366 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso per cassazione di centotre pagine, in cui i motivi erano costruiti con un inestricabile groviglio di stralci di provvedimenti e di atti di parte, parafrasi, osservazioni e commenti, anche a margine della pagina e con domande retoriche, tali da rendere pressoché incomprensibile la vicenda processuale e le censure svolte, tra quelle indifferenziatamente ipotizzate).
Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 366, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)