Sez. 1, Sentenza n. 774 del 06/02/1996 Cc. (dep. 12/03/1996) Rv. 203980 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Avviso di udienza camerale innanzi al Tribunale di sorveglianza - Notifica - Termine di dieci giorni liberi - Inosservanza - Nullità assoluta - Esclusione - Limiti di deducibilità ex art. 182 cod. proc. pen. e sanabilità ex art. 184 cod. proc. pen. - Sussistenza.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
La inosservanza del termine di dieci giorni liberi, che devono intercorrere tra la data di avviso dell'udienza camerale innanzi al tribunale di sorveglianza e quella della notifica del detto atto all'interessato e al suo difensore (combinato disposto degli artt. 678 comma primo e 666 comma primo cod. proc. pen.), costituisce nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., inerendo alle modalità di intervento, assistenza e rappresentanza della parte privata alla procedura in questione. Tale nullità, non ha, tuttavia, carattere assoluto ex art. 179 cod. proc. pen. (non riguardando l'omessa citazione dell'interessato e del suo difensore), ed è quindi soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., come pure alla sanatoria di cui all'art. 184 medesimo codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)