Sez. L, Sentenza n. 9249 del 01/09/1995 (Rv. 493865 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Notificazione del ricorso per cassazione nel domicilio eletto dalla parte costituitasi in primo grado ma rimasta contumace in quello di appello - Validità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)
L'elezione di domicilio costituisce atto ontologicamente distinto dal conferimento del mandato alle liti e conserva la sua validità in relazione ad ogni stato e grado del giudizio (genericamente menzionato come tale dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., e non già in relazione alle articolazioni del medesimo nelle sue varie fasi), esplicando la diversa funzione (del tutto distinta dal conferimento della procura) di individuare il luogo che la parte ritiene più idoneo ai fini della conoscenza degli atti che le sono notificati; ne consegue che la notificazione del ricorso per cassazione ben può avvenire nel domicilio originariamente eletto dalla parte costituitasi nel giudizio di primo grado, ma rimasta contumace in quello di appello, atteso che, da un lato, il suddetto domicilio costituisce uno dei luoghi oggetto delle previsioni alternativamente concorrenti di cui al primo comma dell'art. 330 citato, e, dall'altro, la contumacia è significativa soltanto della volontà della parte di escludere la sua giuridica presenza nel grado di giudizio cui essa si riferisce, e non già di una rinuncia ad avvalersi ancora del luogo originariamente prescelto per avervi cognizione degli atti processuali (come l'impugnazione della sentenza) dei quali debba avere notizia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)