Sez. 1, Sentenza n. 1895 del 22/06/1974 (Rv. 370110 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA - IN GENERE - RIUNIONE TEMPORANEA DEI CONIUGI DURANTE IL PERIODO DEL CONCEPIMENTO - PROVA - ESTREMI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA - IN GENERE - RIUNIONE TEMPORANEA DEI CONIUGI DURANTE IL PERIODO DEL CONCEPIMENTO - PROVA - ESTREMI.*
La prova della riunione temporanea dei coniugi durante il periodo del concepimento - idonea, ai sensi dell'art 235 n 3, cod civ, ad escludere la presunzione di non concepimento, da parte del marito, del figlio NATO dalla moglie che vive legalmente separata - non deve tendere alla dimostrazione della certezza dell'amplesso, ma soltanto della possibilita di esso, desumibile anche da una pluralita di incontri intimi e di cordiali colloqui avvenuti tra i coniugi separati al tempo del concepimento del figlio. (Conf 2382'69, mass n 341839).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)