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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27907 del 23/09/2022 (Rv. 665714 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE | Principio di non contestazione - Applicabilità alla contestazione del fatto allegato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665714-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE

Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. si applica ai fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non alla contestazione del fatto costitutivo alla quale la controparte non abbia replicato.(Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia impugnata che aveva deciso applicando il principio di non contestazione in relazione alla dedotta inapplicabilità di una polizza assicurativa all'evento lesivo denunciato).

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)