Sez. 5, Sentenza n. 3607 del 13/12/1983 Ud. (dep. 14/01/1984) Rv. 162105 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - TRASFERIMENTO IN ALTRA ABITAZIONE COGNITA - NOTIFICAZIONE NEL NUOVO DOMICILIO - LEGITTIMITÀ.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - TRASFERIMENTO IN ALTRA ABITAZIONE COGNITA - NOTIFICAZIONE NEL NUOVO DOMICILIO - LEGITTIMITÀ.*
A differenza della elezione di domicilio, la dichiarazione di domicilio postula l'esistenza di un rapporto reale fra l'interessato e l'abitazione dichiarata, e diviene inefficace con il trasferimento dell'imputato in altra abitazione; tale situazione, ove il nuovo domicilio sia conosciuto non configura la "impossibilità" di notificazione ipotizzata nell'ultimo comma dell'art. 171 cod. proc. pen., e quindi non implica la notifica mediante deposito in cancelleria prevista nella stessa disposizione, non applicabile quando si conosce il nuovo domicilio reale. Nella suddetta ipotesi, è legittima la notificazione eseguita nel nuovo domicilio a norma dell'art. 169, ultimo comma, cod. proc. pen..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)