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Sez. T, Ordinanza interlocutoria n. 28029 del 21/10/2025 (Rv. 676730-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - "Atti o documenti della causa" - Nozione - Atti ritualmente depositati dalla parte irreperibili al momento della decisione - Inclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676730-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In tema di revocazione, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., tra gli "atti o documenti della causa" rientrano anche quelli ritualmente depositati dalla parte interessata, anche se, per causa non imputabile a negligenza della stessa, essi siano irreperibili al momento della decisione, sempre che il loro tempestivo deposito risulti dall'attestazione del cancelliere o funzionario a ciò abilitato ovvero dall'attestazione della esecuzione di ricerche dell'atto rilasciata dalla cancelleria, e il documento non sia stato smarrito, sottratto, distrutto o ritirato.

Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)