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Sez. L, Sentenza n. 8275 del 02/04/2026 (Rv. 678743-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto - Intervento del Fondo di garanzia Inps - Condizioni - Consacrazione del credito in un titolo esecutivo - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678743-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

In caso d'insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR a carico del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, è subordinato al presupposto necessario dell'accertamento del credito, in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero consacrato in un titolo esecutivo, preesistente rispetto alla presentazione dell'istanza d'intervento del Fondo e conseguito nei confronti del legittimo contraddittore, ossia il datore di lavoro insolvente, e non, incidenter tantum, nei confronti dell'Istituto, il quale, essendo terzo rispetto al rapporto di lavoro, è carente di ogni legittimazione a contestare le pretese ad esso inerenti, quali l'esistenza e l'entità dei crediti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un titolo esecutivo preesistente alla domanda, essendo inidoneo a tal fine sia il decreto ingiuntivo emesso dopo la cancellazione della società datrice di lavoro dal registro delle imprese che l'accertamento incidentale del credito compiuto dal giudice fallimentare in difetto di rituale provvedimento di ammissione al passivo).

Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)