Sez. 3 - , Sentenza n. 28625 del 07/11/2019 (Rv. 655787 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - MANCATO AVVISO O SALVATAGGIO (INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO) | Perdita dell'indennizzo - Specifico intento di creare danno all'assicuratore - Necessità - Esclusione - Consapevolezza dell'obbligo e cosciente volontà di non osservarlo - Sufficienza - Conseguenze in tema di interpretazione del contratto di assicurazione del credito.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - MANCATO AVVISO O SALVATAGGIO (INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO)
Ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915 c.c., è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo, sicché, nel caso di assicurazione dal rischio di insolvenza di crediti commerciali, non è conforme ai canoni di corretta ermeneutica contrattuale l'interpretazione della polizza che imputi i pagamenti successivi alla scadenza del periodo assicurato ai crediti più recenti, né rilevano in contrario accordi diretti tra assicurata e debitrice società di capitale, neppure ove le quote di questa fossero sottoposte a sequestro penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1915, Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)