Sez. U - , Ordinanza n. 9683 del 05/04/2019 (Rv. 653557 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Pronuncia declinatoria della giurisdizione – Tempestiva riassunzione dinanzi al giudice indicato come munito della giurisdizione – Proposizione d'ufficio della questione di giurisdizione nel giudizio riassunto - Ammissibilità - Proposizione del regolamento preventivo nel giudizio riassunto - Inammissibilità – Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
Il processo che, a seguito di tempestiva riassunzione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio sicché, mentre nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009 (e dell'art. 11, comma 3, del c.p.a.) e sempre che la causa riassunta costituisca la riproposizione di quella originaria, il giudice successivamente adito può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione, al contrario, nel giudizio riassunto non può essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., giacché la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell'unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo, il quale è utilizzabile solo nella prima fase del medesimo giudizio, ove tale decisione ancora manca.
Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)