Sez. 3, Sentenza n. 3936 del 20/02/2007 (Rv. 597052 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI | Notizie non rilevabili dagli atti processuali concernenti fatti e situazioni oggetto degli accertamenti - Acquisizione - Ammissibilità - Motivazione - Limiti.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI
In tema di consulenza tecnica di ufficio, il consulente tecnico può attingere "aliunde" notizie non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni che formano oggetto dei suoi accertamenti, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Deve, pertanto, escludersi che, così facendo, il consulente tecnico si faccia illegittimamente carico dell'"onus probandi" gravante sulla parte che abbia proposto la domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)