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Sez. U - , Ordinanza n. 7643 del 01/04/2020 (Rv. 657446 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Diritto di prelazione artistica della P.A. – Contestazione della tempestività del suo esercizio –Giurisdizione amministrativa – Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657446-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

L'atto di esercizio del diritto di prelazione artistica spettante alla P.A. è un provvedimento amministrativo in relazione al quale, ove si contesti la tempestività della sua adozione, è configurabile la giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in una ipotesi di carenza di potere in concreto, in quanto attinente al "quomodo" della potestà pubblica, sicchè la posizione fatta valere dalla parte privata acquirente che lo abbia subito è di interesse legittimo oppositivo, e non di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 59, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 60, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 61, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 septies CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)