Sez. 3, Sentenza n. 26999 del 07/10/2025 (Rv. 676663-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Rigetto della domanda nel merito - Conseguente rigetto implicito dell'eccezione di prescrizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Delibazione dell'eccezione - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Il rigetto della domanda nel merito non implica implicito rigetto anche dell'eccezione di prescrizione, la quale resta, invece, assorbita, poiché l'accertamento della prescrizione presuppone logicamente l'esistenza del diritto, con la conseguenza che, non formandosi il giudicato interno, la questione può essere delibata dal giudice d'appello a seguito di mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza emessa dalla corte d'appello in sede di rinvio, per avere esaminato l'eccezione di prescrizione dei diritti discendenti da un contratto di assicurazione della responsabilità civile in assenza di impugnazione incidentale della compagnia, vittoriosa in primo grado in ragione della ritenuta inoperatività della polizza).
Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)