Sez. 5, Sentenza n. 3507 del 04/11/2009 Ud. (dep. 27/01/2010) Rv. 245843 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE | Legittima difesa putativa - Criteri di accertamento - Valutazione ex ante e non ex post - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE
L'accertamento della legittima difesa putativa, così come di quella reale, deve essere effettuato con giudizio ex ante - e non già ex post - delle circostanze di fatto, cronologicamente rapportato al momento della reazione e dimensionato nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel momento - e non a posteriori - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi, ex art. 52 cod. pen., dell'esimente della legittima difesa. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso l'esimente di cui all'art. 52 cod. pen. nei confronti dell'imputato, il quale, pur essendo terminata l'azione aggressiva contro di lui da parte di soggetti malavitosi, aveva provocato lesioni a questi ultimi, mentre attendeva l'imminente arrivo della moglie e della figlia con la conseguente valutazione della attualità del pericolo di un'offesa ingiusta alle stesse, essendo ignoto all'agente che le congiunte non sarebbero mai potute arrivare a causa dell'inutilizzabilità della loro autovettura, procurata dai malavitosi stessi onde non essere disturbati nella loro azione illecita).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)