Sez. 1, Sentenza n. 10136 del 02/05/2007 (Rv. 596468 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Minore straniero nel territorio italiano - Autorizzazione del tribunale per i minorenni all'ingresso o alla permanenza del familiare ex art. 31 T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) - Esecuzione - Da parte del Questore mediante rilascio del permesso di soggiorno - Atto dovuto.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Una volta rilasciata l'autorizzazione ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, il Questore deve rilasciare il permesso di soggiorno al familiare del minore straniero per i motivi e per l'intero periodo indicati nel provvedimento. La predetta autorità amministrativa non ha pertanto il potere di rimettere in discussione i presupposti in fatto e in diritto della statuizione adottata dal tribunale per i minorenni né di neutralizzare l'operato dell'organo giurisdizionale al quale eccezionalmente viene devoluto per legge il potere di autorizzare - anche in deroga alle norme del T.U. sulla immigrazione - un cittadino straniero a permanere in Italia per assistere un familiare minorenne, il cui interesse è, per precisa scelta legislativa, ritenuto preminente anche su altri interessi, più strettamene attinenti l'ordine e la sicurezza, quale il controllo dei flussi migratori.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)