Sez. 1, Sentenza n. 3495 del 04/12/1972 (Rv. 361411 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - DECADENZA - DALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - AZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - PRESCRIZIONE - TERMINE PER IL PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI N 35 DEL 1960 E N 1493 DEL 1962 - DECORRENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - DECADENZA - DALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - AZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - PRESCRIZIONE - TERMINE PER IL PERIODO ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI N 35 DEL 1960 E N 1493 DEL 1962 - DECORRENZA.*
L'Azione dell'amministrazione delle Finanze per il pagamento delle imposte ordinarie di registro in caso di incorsa decadenza dalle agevolazioni tributarie per l'edilizia concesse dalla legge 2 luglio 1949, n 408, si prescriveva, per gli Atti stipulati e per le decadenze avveratesi prima dell'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n 35, e della legge 6 ottobre 1962, n 1493, nel termine di tre anni, decorrente non dalla data di registrazione dell'atto agevolato, ma dalla data di registrazione dell'atto di rivendita o di trasferimento che importava la decadenza dalle agevolazioni gia concesse. (Conf 2311'69, mass n 341710; 2398'68, mass n 334768).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Legge 06/10/1962 num. 1493 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)