Sez. 3 - , Sentenza n. 8113 del 14/03/2022 (Rv. 664549 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | Provvedimento di diniego dell’estinzione - Reclamo ex art. 630 c.p.c. Successiva chiusura del processo esecutivo - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI
La conclusione della procedura esecutiva, con la vendita del bene pignorato e la distribuzione del ricavato ai creditori, non determina la cessazione della materia del contendere nel procedimento di reclamo, ex art. 630 c.p.c., avverso il provvedimento di diniego dell'estinzione del processo esecutivo, permanendo l'interesse del debitore all'accertamento dell'anteriorità dell'estinzione, per gli effetti di cui all'art. 632, comma 2, c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)