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Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014 (Rv. 630315 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Questione o eccezione di nullità - Decisione implicita - Configurabilità - Sussistenza - Presupposti - Omesso esame di questione processuale - Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630315-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

Non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente; peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito, esaminando implicitamente la posizione dell'ente nei confronti del quale si chiedeva l'integrazione del contraddittorio, l'aveva collocata nell'ambito della garanzia impropria, con ciò correttamente escludendo il litisconsorzio necessario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)