Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 118 del 1987
Massime (1)
Massima n. 4187
- Tributi locali
- Imposta locale sui redditi (i.lo.r.)
- Rettifica della dichiarazione
- Rettifica portata a conoscenza del contribuente tramite notifica della cartella esattoriale
- Redditi da lavoro autonomo reso occasionalmente
- Esclusione di detrazioni
- Restituzione atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Intervenuta, nelle more del giudizio,la sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4 n. 1 della L. 9 ottobre 1971 n. 825 e dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1983 n. 599, nella parte in cui non escludono dall'I.LO.R. i redditi di lavoro che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, si rende necessario che il giudice 'a quo' rinnovi il giudizio di rilevanza delle proposte questioni, tenendo presenti gli effetti che l'ordinamento ricollega alle dichiarazioni d'illegittimità costituzionale di una norma di legge. (Restituzione degli atti al giudice a quo per riesame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 7 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost.). - v. S. n.42/1980.
Norme impugnate
- art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
- art. 7 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova sul ricorso proposto da Lovato Giuseppe, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 dell'anno 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
punto 1
Ritenuto che, su ricorso proposto da Lovato Giuseppe contro una liquidazione dell'ILOR (per l'anno 1976), relativa a proventi assimilati ai redditi di lavoro autonomo (nel caso di specie, reso solo in via occasionale), operata dall'Ufficio Imposte dirette rettificando la dichiarazione al fine di escludere la detrazione prevista dall'art. 7, d.P.R. 599/1973 (applicabile, secondo l'Ufficio, solo per il lavoro autonomo abituale), la Commissione Tributaria di I° grado di Padova, con ordinanza 28 settembre 1979 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 maggio 1980), ha sollevato, su richiesta di parte, questione di legittimità costituzionale dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 per violazione degli artt. 3, 4 e 53 Cost.;
che, secondo il giudice a quo, la notifica di una cartella esattoriale riportante modifiche alla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, sarebbe causa di un trattamento diversificato dei contribuenti, in violazione dell'art. 3 Cost., a seconda che la rettifica della dichiarazione venga portata a conoscenza del contribuente direttamente, oppure tramite la cartella esattoriale, mentre la violazione dell'art. 24 Cost. discenderebbe dal fatto che la rettifica operata direttamente dall'Ufficio impedisce al contribuente di conoscere l'iter logico seguito dall'Ufficio stesso nel ritenere non attendibile la dichiarazione, rendendo così difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa; che la non applicabilità delle detrazioni previste dall'art. 7, d.P.R. n. 599 del 1973 anche ai redditi da lavoro autonomo reso occasionalmente comporterebbe una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto risulterebbero trattati diversamente i contribuenti che svolgono lavoro autonomo in modo continuativo e quelli che lo svolgono in modo occasionale, nonché una violazione dell'art. 53 Cost., in quanto risulterebbero assoggettati a maggior prelievo di imposte coloro i quali, svolgendo un lavoro autonomo solo in modo occasionale, hanno presumibilmente una minore capacità contributiva.
che si è costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo la remissione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza delle questioni alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 1980, n. 42, e, comunque, la dichiarazione di non fondatezza della questione relativa all'art. 36-bis del d.P.R. 600 del 1973;
punto 2
considerato che, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza di questa Corte 26 marzo 1980, n. 42, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nella parte in cui non escludono dall'ILOR i redditi di lavoro che non siano assimilabili ai redditi di impresa;
che, alla luce della suddetta declaratoria di illegittimità, si rende necessario che il giudice a quo rinnovi il giudizio di rilevanza delle proposte questioni, tenendo presenti gli effetti che l'ordinamento ricollega alle dichiarazioni di illegittimità costituzionale di una norma di legge rese da questa Corte;
che a tal fine va disposto il rinvio degli atti al giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Padova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
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