Sez. 3, Sentenza n. 3690 del 29/06/1979 (Rv. 400107 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PORTONE, PORTINERIA (ATRIO, ANDRONE) - SOTTRAZIONE CONSENSUALE DEI LOCALI DESTINATI A PORTINERIA ALL'USO CONDOMINIALE - DISCIPLINA APPLICABILE - FORMA SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONCESSIONE IN LOCAZIONE AD OPERA DEI PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE - AMMISSIBILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PORTONE, PORTINERIA (ATRIO, ANDRONE) - SOTTRAZIONE CONSENSUALE DEI LOCALI DESTINATI A PORTINERIA ALL'USO CONDOMINIALE - DISCIPLINA APPLICABILE - FORMA SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONCESSIONE IN LOCAZIONE AD OPERA DEI PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE - AMMISSIBILITA.*
Nell'ipotesi in cui una parte dell'immobile in condominio, oggetto di proprieta comune (quali i vani destinati a portineria) non sia piu destinata a uso condominiale, si applica ad essa la disciplina della comunione in generale (art 1100 cod civ) e, in base a tale disciplina, deve ritenersi consentito ai partecipanti alla comunione, quali aventi diritto a concorrere nella relativa amministrazione (art 1105 primo comma cod civ) di concedere il detto bene in locazione per renderlo fruttifero. Ne, ai fini della modifica della detta destinazione, e necessario l'atto scritto, essendo questo richiesto, sotto pena di nullita, soltanto per i contratti che costituiscono la comunione di diritti su beni immobili (art 1350 n 3 cod civ).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)