Sez. 1, Sentenza n. 1638 del 11/03/1986 (Rv. 444995 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - AD UN COMUNE - EFFETTUAZIONE NELLA CASA MUNICIPALE MEDIANTE CONSEGNA DEL PLICO A PERSONA QUALIFICATASI COME IMPIEGATO AD ESSA ADDETTO - VALIDITÀ - PROVA CONTRARIA CIRCA LA QUALITÀ DEL CONSEGNATARIO - RILEVANZA - DICHIARAZIONE SCRITTA DEL SINDACO CIRCA LA NON AUTORIZZAZIONE DELL'IMPIEGATO CONSEGNATARIO A RICEVERE ATTI GIUDIZIARI - CARATTERE VINCOLANTE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - AD UN COMUNE - EFFETTUAZIONE NELLA CASA MUNICIPALE MEDIANTE CONSEGNA DEL PLICO A PERSONA QUALIFICATASI COME IMPIEGATO AD ESSA ADDETTO - VALIDITÀ - PROVA CONTRARIA CIRCA LA QUALITÀ DEL CONSEGNATARIO - RILEVANZA - DICHIARAZIONE SCRITTA DEL SINDACO CIRCA LA NON AUTORIZZAZIONE DELL'IMPIEGATO CONSEGNATARIO A RICEVERE ATTI GIUDIZIARI - CARATTERE VINCOLANTE - ESCLUSIONE.*
La notificazione ad un comune, che risulti effettuata, alla stregua delle attestazioni dell'ufficiale notificante, nella casa municipale, e con consegna del plico a persona qualificatasi come impiegato ad essa addetto, deve ritenersi valida, in quanto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 145 cod. proc. civ. (e 7 del R.d. 21 ottobre 1923 n. 2393 nel caso di notificazione e mezzo posta), indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una preventiva ricerca del destinatario dell'atto o di altra persona specificamente incaricata di riceverlo, e fino a quando il destinatario medesimo non fornisca la prova contraria circa la qualità del suddetto consegnatario, da presumersi "iuris tantum" sulla base delle dichiarazioni da lui rese al momento della ricezione. A tale ultimo fine non può considerarsi decisiva e vincolante una dichiarazione scritta rilasciata dal sindaco del comune, circa la non autorizzazione dell'impiegato consegnatario a ricevere Atti giudiziari trattandosi di un documento di parte, redatto dal sindaco medesimo all'infuori delle sue funzioni certificatorie, e quindi liberamente valutabile dal giudice del merito. (V 4848/80, mass n 408674).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Regio Decr. 21/10/1923 num. 2393 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)