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Sez. 1, Sentenza n. 8975 del 05/07/2000 (Rv. 538241 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Capacità processuale- Perdita - Eccezione di difetto di legittimazione processuale del fallito - Sollevata dal curatore - Ammissibilità - Sollevata dalla controparte - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538241-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI

La perdita della capacità processuale del fallito è stabilita dalla legge nell'interesse esclusivo delle ragioni del fallimento. Ne consegue che il difetto di legittimazione processuale ex art. 43 legge fall. può essere eccepito soltanto dal curatore, e non anche dalla controparte.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)