Sez. 1, Sentenza n. 8975 del 05/07/2000 (Rv. 538241 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Capacità processuale- Perdita - Eccezione di difetto di legittimazione processuale del fallito - Sollevata dal curatore - Ammissibilità - Sollevata dalla controparte - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI
La perdita della capacità processuale del fallito è stabilita dalla legge nell'interesse esclusivo delle ragioni del fallimento. Ne consegue che il difetto di legittimazione processuale ex art. 43 legge fall. può essere eccepito soltanto dal curatore, e non anche dalla controparte.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)