Sez. 1, Sentenza n. 455 del 18/02/1972 (Rv. 356390 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - GIUDIZIARIA - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - A TERZI - A UNO DEI CONDOMINI - APPARTAMENTO INDIVISIBILE - GODIMENTO DIRETTO - DISACCORDO DEI DUE COMPROPRIETARI - RILASCIO ALL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO - OBBLIGO DEL COMPROPRIETARIO POSSESSORE - LOCAZIONE DELL'APPARTAMENTO A TERZI OVVERO AD UN COMPROPRIETARIO - POTERE DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - GIUDIZIARIA - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - A TERZI - A UNO DEI CONDOMINI - APPARTAMENTO INDIVISIBILE - GODIMENTO DIRETTO - DISACCORDO DEI DUE COMPROPRIETARI - RILASCIO ALL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO - OBBLIGO DEL COMPROPRIETARIO POSSESSORE - LOCAZIONE DELL'APPARTAMENTO A TERZI OVVERO AD UN COMPROPRIETARIO - POTERE DELL'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO.*
Nel caso che il godimento diretto di un appartamento indivisibile di proprieta comune (per quote uguali spettanti a due comproprietari) sia reso impossibile dal disaccordo fra i partecipi alla comunione, il comproprietario che e nel possesso e nel godimento esclusivo dell'immobile e tenuto al rilascio nei confronti dell'amministratore giudiziario, nominato a sensi dell'art 1105, ultimo comma, codice civile, il quale, nel provvedere alla indiretta utilizzazione del bene, puo concederlo in locazione ad uno dei comunisti medesimi o ad un terzo, rientrando tale facolta nei poteri di ordinaria amministrazione concessigli dalla legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)