Sez. 2, Sentenza n. 2316 del 06/07/1968 (Rv. 334629 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- IN GENERE - RINUNCIA DEL CONDOMINO AI DIRITTI SULLA COSA COMUNE ACCETTAZIONE DA PARTE DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA -ESCLUSIONE - LIMITE - DIVIETO DI SOTTRAZIONE ALL'OBBLIGO DI CONCORRERE ALLE SPESE PER LA CONSERVAZIONE DI ESSA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- IN GENERE - RINUNCIA DEL CONDOMINO AI DIRITTI SULLA COSA COMUNE ACCETTAZIONE DA PARTE DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA -ESCLUSIONE - LIMITE - DIVIETO DI SOTTRAZIONE ALL'OBBLIGO DI CONCORRERE ALLE SPESE PER LA CONSERVAZIONE DI ESSA.*
L'operativita della rinuncia ai diritti sulla cosa comune da parte del singolo condomino, quale atto abdicativo unilaterale e produttivo di effetti senza necessita di accettazione da parte degli altri partecipanti alla comunione ed e limitata unicamente dal divieto di sottrarsi, mediante essa, all'Obbligo di concorrere alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune con un aggravio a carico degli altri partecipanti alla comunione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)