Sez. L, Sentenza n. 828 del 05/02/1985 (Rv. 439012 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA - RIPARTIZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA - RIPARTIZIONE.*
In tema di Assicurazione contro le malattie professionali, incombe al lavoratore l'Onere di provare il nesso causale tra la malattia e la natura morbigena della lavorazione, trattandosi di una condizione per il sorgere della tutela assicurativa, mentre - una volta dimostrato che una malattia professionale tipica (indicata cioè in tabella) è stata causata da una sostanza morbigena tabellata con cui il lavoratore è venuto in contatto - vale le presunzione legale che la malattia è stata contratta proprio a causa del lavoro svolto e non per cause o circostanze diverse. (V 2260/83, mass n 427099; (V 6018/81, mass n 416801).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 142 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)