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Sez. L, Sentenza n. 4120 del 24/06/1981 (Rv. 414780 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - NOVAZIONE OGGETTIVA DI UN RAPPORTO DI LAVORO - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414780-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - NOVAZIONE OGGETTIVA DI UN RAPPORTO DI LAVORO - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento della sussistenza o meno della novazione oggettiva di un rapporto di lavoro e riservato al giudice del merito, la cui valutazione, se immune da errori giuridici e da vizi logici, e incensurabile in Sede di legittimita. (Conf 2131/77, mass n 385863).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)