Sez. 1, Sentenza n. 4020 del 19/06/1981 (Rv. 414674 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE - NULLITA PER VIZIO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE - NULLITA PER VIZIO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La nullita della sentenza dichiarativa di fallimento per vizio di motivazione puo aversi solo nell'ipotesi in cui tale motivazione sia completamente mancante e non anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solamente insufficiente, in quanto, in tal caso l'accertamento dei fatti rivelatori dello stato di insolvenza deve essere compiuto ex novo dal giudice dell'opposizione, il quale puo porre a fondamento della decisione anche fatti scoperti in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, purche idonei a dimostrare l'esistenza dello stato di decozione, in quanto la sommarieta dell'anticipato giudizio contenuto nella sentenza dichiarativa esige che il gravame contro quest'ultimo, dando adito per la prima volta al contraddittorio, consente la pienezza della cognizione, in relazione a fatti sia positivi che negativi. Da cio deriva che il vizio di motivazione deducibile in Cassazione (art 360 n 5 cod proc civ) deve riguardare non gia la sentenza dichiarativa del fallimento, ma quella pronunciata, in grado di appello, dal giudice della opposizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)