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Sez. L, Sentenza n. 2749 del 27/03/1996 (Rv. 496614 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE | Rapporto regolato da accordo collettivo efficace "erga omnes" - Star del credere a carico dell'agente - Previsione di limiti ovvero di compenso aggiuntivo - Omessa previsione nel contratto individuale - Irrilevanza - Applicazione analogica dell'art. 1736 cod. civ. - Esclusione - Rapporto di agenzia estraneo alla disciplina collettiva - Star del creder a carico dell'agente senza limiti e senza corrispettivo - Nullità - Esclusione - Diritto a compenso aggiuntivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496614-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE

Al rapporto di agenzia compiutamente regolato dalla disciplina contrattuale efficace "erga omnes"(d.P.R. 16 gennaio 1961, n.145, di recepimento dell'accordo 20 giugno 1956), non può farsi applicazione analogica dell'art. 1736 cod. civ. secondo il quale il commissionario tenuto allo star del credere ha diritto ad un compenso aggiuntivo o ad una maggior provvigione, poiché quella disciplina stabilisce un limite alla garanzia a carico dell'agente e, in alternativa, il diritto di questi ad un maggior tasso provvigionale. Dove invece il rapporto sia sottratto alla disciplina collettiva (come nel caso di mandato agenziale da esplicarsi al di fuori del territorio nazionale, quando le parti non abbiano esplicitamente richiamato la sopraindicata disciplina) la clausola contrattuale che faccia carico all'agente dello star del creder senza limiti e senza alcun bilanciamento in suo favore, pur non incorrendo in nullità, comporta il diritto dell'agente ad uno specifico compenso a norma del menzionato art. 1736 cod.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1736, Cod. Civ. art. 1742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)