Sez. 1, Sentenza n. 5020 del 02/03/2009 (Rv. 606990 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI | Contributi per ricostruzione e demolizione - D.lgs. n. 76 del 1990 - Disciplina organica - Conseguenze - Decadenza per mancato rispetto termini di inizio e ultimazione dei lavori - Applicazione delle norme civilistiche - Esclusione - Motivi del mancato rispetto dei termini - Rilevanza - Esclusione - Ricostruzione del fabbricato su sito diverso - Inapplicabilità della decadenza prevista dall'art. 21 dello stesso d.lgs. - Configurabilità - Esclusione - Subentro del legittimo detentore del fondo al proprietario nell'assegnazione del contributo - Contrasto con la Costituzione - Manifesta infondatezza.
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI
In tema di contributi per la ricostruzione e riparazione di unità immobiliari colpite da eventi sismici, il d. lgs. n. 76 del 1990 (nel quale è stata trasfusa la precedente normativa) prevede una disciplina organica e speciale, con la conseguenza che, in riferimento alla decadenza dal beneficio per il mancato rispetto del termine di inizio o di ultimazione dei lavori (prevista dall'art. 21 del suddetto decreto, nella formulazione originaria applicabile "ratione temporis"), da un lato non è applicabile la disciplina civilistica relativa all'impossibilità della prestazione (artt. 1218 e 1256 cod. civ.), dall'altro, costituendo l'osservanza del termine un onere imposto al beneficiario per evitare la decadenza, è preclusa l'indagine sui motivi, i fatti e le omissioni che ne hanno impedito il rispetto. Ulteriore conseguenza è che l'esclusione della decadenza, prevista dal suddetto art. 21 per il caso di presenza nel fabbricato di persone diverse dal beneficiario, non può essere riferita al caso di legittima detenzione (da parte di coltivatore diretto, mezzadro, colono) del fondo diverso dal sito del fabbricato danneggiato, sul quale la ricostruzione dell'immobile debba essere effettuata, non sussistendo in tal caso alcuna esigenza di sgombero, ed essendo l'intera disciplina ispirata alla conservazione del rapporto; né l'art. 14 dello stesso decreto, che prevede il subentro del legittimo detentore del fondo al proprietario nell'assegnazione del contributo, contrasta (anche alla luce della sentenza n. 601 del 1988 della Corte costituzionale) con l'art. 42 Cost., atteso che la sostituzione è prevista solo in caso di inerzia del proprietario, del quale rimane fermo il diritto sul cespite ricostruito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/1990 num. 76 art. 14, Decreto Legisl. 30/03/1990 num. 76 art. 21, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Costituzione art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)