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Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione

Testo in vigore al

Art. 44

1. Si incorre nella retrocessione:

  1. 1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verita' per nuocere ad altri agenti;

  2. 2° per avere recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni, con non grave danno del materiale, delle persone e delle cose:

  3. 3° per trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno alla azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda;

  4. 4° per inabilita' od incompatibilita' all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunte per motivi imputabili all'agente;

  5. 5° per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione dell'ufficio alle leggi e ai regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli e sanita' pubblica.

2. Per effetto della retrocessione gli agenti vengono trasferiti al grado immediatamente inferiore; pero' quando il provvedimento stesso viene applicato, a norma dell'art. 55. in sostituzione della destituzione puo' farsi luogo eccezionalmente alla retrocessione di due gradi; e quando trattisi di togliere o non ridare le funzioni nelle quali fu commessa, la mancanza da punirsi, oppure di rimettere gli agenti nelle funzioni esecitate prima che siano stati promossi al grado da cui debbano essere retrocessi, viene assegnato quel grado che risulta necessario secondo la tabella graduatoria.

3. Per gli agenti, per i quali la retrocessione non e' possibile, si fa luogo alla sospensione estensibile fino a 30 giorni con o senza trasloco punitivo cogli stessi effetti della retrocessione per quanto riguarda il disposto dell'art. 50 e dell'alinea seguente.

4. Alla retrocessione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o paga, per la durata di tre o di sei mesi.

5. Dopo trascorso almeno un anno dalla retrocessione, gli agenti che ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione, per effetto della quale e' restituita a ciascuno la qualifica che prima rivestiva, fermi restando gli effetti della pena accessoria della proroga, e salva la facolta' nell'azienda di farne cessare la ripercussione, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 43.

Art. 45

1. Incorre nella destituzione:

  1. 1° chi si rende colpevole di offesa contro la persona del Re, dei Principi della Real Casa, del Capo del Governo e contro il Regime;

  2. 2° chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri, o comunque adopera artifici o si vale della propria condizione od autorita' per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorche' non ne siano derivati inconvenienti di servizio;

  3. 3° chi, nei casi previsti dall'art. 314 del Codice penale, abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale;

  4. 4° che, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca, a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;

  5. 5° chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;

  6. 6° chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorche' non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio si renda indegno della pubblica stima;

  7. 7° chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici;

  8. 8° chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolli e vendite o in qualunque altro ramo del servizio;

  9. 9° chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti alla azienda o che la possano comunque interessare;

  10. 10° chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscir di pregiudizio agli interessi dell'azienda o di altri agenti comunque interessati, qualora la notizia non sia una denuncia di violazione dei regolamenti o delle leggi inerenti al funzionamento dell'esercizio o di fatti costituenti comunque un reato;

  11. 11° chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione;

  12. 12° chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio, e' trovato in istato di ubriachezza; o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in istato di ubriachezza;

  13. 13° chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili od esplodenti, benche' non ne sia derivato alcun danno;

  14. 14° chi per mancanza di diligenza e' causa di incendi a danno dell'azienda;

  15. 15° chi altera dolosamente i piombi;

  16. 16° chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre cinque giorni, nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;

  17. 17° chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza;

  18. 18° chi, facendo parte del personale viaggiante oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo pertinente all'azienda, anche da agenti di questa a cio' incaricati;

  19. 19° gli agenti indicati nel paragrafo precedente, che siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, i quali non siano fra quelli di cui possa essere giustificato il possesso;

  20. 20° chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci o di qualsivoglia altro oggetto, di spettanza dell'azienda o ad essa affidato per qualsiasi causa, ne abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome e le circostanze di fatto.

Art. 46

1. Gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovinsi in istato d'arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facolta' a termini dell'alinea seguente, essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio.

2. La sospensione preventiva e' di massima disposta dal direttore.

3. La sospensione preventiva dura, di regola, finche' sia cessata o risolta la causa che la motivo'.

4. Pero' gli agenti sospesi in via preventiva possono in ogni tempo e a giudizio dell'azienda essere destinati temporaneamente, dietro loro domanda o consenso, finche' dura il relativo procedimento disciplinare, ad attribuzioni diverse od anche inferiori a quelle inerenti al proprio grado, conservando in tal caso lo stipendio o paga, sempre che l'agente non risulti tassativamente e scientemente colpevole.

5. Alla famiglia dell'agente sospeso dallo stipendio o paga in via preventiva spetta un assegno alimentare corrispondente alla meta' dello stipendio o della paga per la durata della sospensione, comprese le indennita' fisse. La concessione dell'assegno alimentare e' facoltativa per l'azienda, in caso di arresto non dovuto a causa di servizio.

6. Nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause di servizio, l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempreche' sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perche' il fatto non costituisca reato.1720

Art. 47

1. Gli agenti in prova, che incorrano in una delle mancanze indicate negli articoli 42 a 45 del presente regolamento, possono essere licenziati in qualunque momento senza compenso alcuno.

2. La deliberazione del licenziamento e' di competenza del direttore e deve essere preceduta dalla constatazione delle mancanze e loro contestazioni agli incolpati, senza che sia necessaria l'effettuazione di una formale inchiesta ne' il giudizio consultivo del Consiglio di disciplina.

3. Gli agenti in prova licenziati non possono essere riammessi in servizio.

Art. 48

1. Al colpevole di piu' mancanze che vengono giudicate contemporaneamente, si applica la sanzione disciplinare comminata per la mancanza piu' grave.

2. Per le mancanze commesse da due o piu' agenti in seguito a concerto fra loro, la punizione e' aumentata di un grado a tutti i colpevoli.

3. Si applica la punizione di grado immediatamente inferiore a quello stabilito per la mancanza, quando la medesima sia rimasta allo stato di tentativo, salvi i casi per cui e' disposto diversamente.

Art. 49

1. I mandanti, gli istigatori ed i complici, in mancanze previste dal presente regolamento, sono puniti alla pari degli autori principali.

2. Soggiace parimenti alla stessa punizione, comminata pel colpevole in primo grado, chi, avendone l'obbligo, omette deliberatamente di denunciare ai superiori fatti costituenti mancanze gravi previste dal presente regolamento.

Art. 50

1. La recidiva entro un anno di mancanze previste negli articoli 42, 43 e 44 puo' dar luogo all'applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella precedentemente inflitta.

Art. 51

1. Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 40 e 41 sono inflitte dai superiori locali all'uopo delegati dal direttore, secondo gli ordinamenti in vigore, senza speciali formalita' di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati.

Art. 52

1. Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 42 sono inflitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le funzioni.

Art. 53

1. In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o piu' funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze.

2. Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui e' imputato, invitandolo a giustificarsi.

3. I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.

4. Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo.

5. In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli articoli 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere.

6. Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'art. 46, la permanenza dell'agente in servizio, puo' ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo.

7. L'opinamento e' reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale.

8. Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.

9. Nel caso in cui l'agente abbia presentate le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.

10. Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli e' stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso.

Art. 54

1. Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma:

  1. 1) da un presidente nominato dal direttore dello Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;

  2. 2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facolta', in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;

  3. 3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente piu' rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti alla azienda.

2. Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente e' nominato negli stessi modi un supplente.

3. Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonche' con il Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Province, Regioni e relativi Consorzi.

4. Il Consiglio di disciplina e' convocata dal presidente entro 15 giorni dalla domanda della parte interessata; ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni.

5. L'azienda e' tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in localita' diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina.

6. I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.

7. I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo.45

Art. 55

1. Le autorita' competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse.

2. Quando, per effetto di questo articolo, in luogo della destituzione si infligge la retrocessione, la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga o la sospensione dal servizio, a tali provvedimenti puo' essere aggiunto, come punizione accessoria e con le norme dell'art. 37, il trasloco punitivo.

3. Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse autorita' competenti a giudicare delle mancanze relative.

Art. 56

1. Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di deliberare, il direttore trasmette al presidente la relazione e gli atti indicati all'art. 53.

2. Quando la relazione abbia concluso per l'accertamento di una mancanza passibile della destituzione, il direttore provvede preventivamente perche' l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilisce all'uopo, secondo le circostanze, il modo e i termini. Contemporaneamente assegna all'incolpato il termine utile, non maggiore di cinque giorni, per presentare le sue ulteriori osservazioni.

Art. 57

1. Il Consiglio di disciplina, pel migliore adempimento del suo mandato, puo' in qualunque stadio del procedimento ordinare od eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gli incolpati od ammetterli a presentare per iscritto ulteriori loro difese.

Art. 58

1. Le decisioni del Consiglio di disciplina sono definitive, e divengono esecutive dopo che l'azienda le ha notificate all'agente.
La notifica deve essere fatta entro dieci giorni dalla data di comunicazione della decisione all'azienda.

2. Contro le decisioni del Consiglio di disciplina e' ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per i motivi indicati all'art. 26 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

3. Contro le punizioni la cui decisione e' di competenza del direttore o del capo servizio, l'agente punito puo' ricorrere rispettivamente al Consiglio di amministrazione dell'azienda od al direttore, purche' presenti il ricorso per la via gerarchica entro 15 giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo. Nei casi previsti nei punti 5 e da 13 a 20 dell'art. 42 l'agente punito puo' ricorrere con le modalita' di cui sopra al Consiglio di disciplina.

4. L'autorita' competente stabilisce caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione di causa.

5. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Titolo VII. Previdenza.

Art. 59

1. L'azienda provvede alla previdenza del personale con la inscrizione degli agenti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale di previdenza, purche' regolarmente approvata.

2. La Direzione e' tenuta a pubblicare ogni principio di anno e non oltre il 31 marzo il prospetto delle trattenute e dei versamenti fatti per ciascun agente all'Istituto di previdenza. I versamenti debbono essere in regola fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

4. Il Ministro per le comunicazioni:
Ciano.

5. Il Ministro per le corporazioni:

6. Bottai.