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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 32 del 1973

Decisione
decisa il 1973-03-22, depositata il 1973-03-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:32
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 6602

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Valutazione della rilevanza
  • Fattispecie
  • Tribunale dei minorenni
  • Competenza
  • R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 9, secondo comma
  • Esclusione dei procedimenti per i reati commessi dai minori degli anni diciotto quando in essi vi siano coimputati maggiori di tale età
  • Non limita la deroga alla competenza alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni diciotto siano coimputati dello stesso reato
  • Illegittimità già dichiarata nelle more del giudizio
  • Necessità di una nuova valutazione della rilevanza
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice a quo perché rinnovi il proprio giudizio di rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale nel caso in cui, nelle more del giudizio di costituzionalità, la stessa norma impugnata sia stata dichiarata in parte costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte. (Nella specie in cui la Corte ha disposto la restituzione al tribunale di Venezia degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, sul rilievo che, essendosi con sentenza n. 198 del 1972 dichiarata l'illegittimità costituzionale della stessa norma - nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni diciotto siano coimputati dello stesso reato - si rendeva necessario il rinnovo del giudizio di rilevanza della proposta questione al lume della suddetta statuizione tenendosi conto degli effetti che l'ordinamento collega alla sentenza della Corte dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1972 dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Galana Palmiro, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972. Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1973 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.
punto 1
Ritenuto che con sentenza in data 10 novembre 1971 il giudice istruttore presso il tribunale di Venezia rinviava a giudizio il minore degli anni 18 Galana Palmiro per rispondere del delitto di atti di libidine previsto dall'art. 521 del codice penale, dopo aver prosciolto per amnistia il Galana stesso e il coimputato, maggiore degli anni 18, Trevisan Sandro, dai reati di lesioni volontarie reciprocamente cagionatesi; che il tribunale di Venezia, con ordinanza pronunciata all'udienza del 14 aprile 1972, ha sollevato di ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 - che prevede lo spostamento della competenza del tribunale per i minorenni al tribunale ordinario nei casi in cui in un procedimento a carico di minori degli anni 18 vi siano coimputati maggiori di tale età -, nella parte in cui la norma denunciata, per il principio della perpetuatio iurisdictionis, renderebbe possibile il protrarsi dello spostamento della competenza e la conseguente sottrazione del minore al giudice naturale, anche nel caso in cui siano venute meno, in distinta fase processuale, le ragioni della deroga alla competenza stabilita dalla norma in esame (nel caso di specie, come dianzi evidenziato, il coimputato maggiore degli anni 18 era stato prosciolto dal reato ascrittogli in sede istruttoria sicché il minore veniva da solo rinviato a giudizio).
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 198 del 14 dicembre 1972, emanata nelle more del presente giudizio, ha statuito in ordine alla nonna impugnata che lo spostamento di competenza al tribunale ordinario ha luogo unicamente nelle ipotesi in cui maggiori e minori degli anni 18 risultino coimputati del medesimo reato e non anche nei casi in cui il reato ascritto al minore sia distinto e diverso da quello compiuto dal maggiore; che con la citata sentenza è stata conseguentemente dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. n. 1404 del 1934 nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori siano coimputati dello stesso reato; che al lume della suddetta statuizione è necessario che il tribunale di Venezia rinnovi il proprio giudizio di rilevanza della proposta questione tenendo presente gli effetti che l'ordinamento collega alle sentenze della Corte dichiarative della illegittimità costituzionale di una norma di legge; che a tal fine va disposto il rinvio degli atti al giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al tribunale di Venezia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973. GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI LOGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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