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Sez. 2, Sentenza n. 9478 del 09/09/1991 (Rv. 473788 - 01)

Contratti in genere - Interpretazione - Letterale | Accertamento della volontà dei contraenti - Mezzi - Significato letterale delle parole - Criterio prioritario - Espressioni inequivocabili - Criteri interpretativi ulteriori - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473788-01

Contratti in genere - Interpretazione - Letterale

Qualora le parti con riferimento al versamento di una somma di denaro, effettuato al momento della conclusione del contratto, abbiano adoperato la locuzione "caparra confirmatoria", la dazione della somma deve ritenersi avvenuta a tale titolo in consonanza con l'elemento interpretativo letterale fornito dalla specifica qualificazione contrattuale, potendo, al di là delle parole e delle espressioni adoperate dalle parti, la ricerca della comune volontà delle stesse essere diversamente consentita soltanto in presenza di altri elementi interpretativi, quali circostanze e situazioni all'uopo utilizzabili di segno diverso, che evidenzino l'uso improprio di una tale espressione, la non aderenza di essa a situazioni oggettive, la superfetazione della medesima, e quindi la sua inidoneità a manifestare, in modo chiaro e sufficientemente preciso, la comune intenzione dei contraenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)