Sez. 3, Sentenza n. 25274 del 16/10/2008 (Rv. 605234 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Eccezione di improponibilità o inammissibilità della domanda - Onere di indicazione specifica della norma determinante la dedotta improponibilità o inammissibilità - Necessità - Sussistenza - Fondamento - Omissione - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA
Non costituisce valida eccezione, ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ., quella volta ad eccepire l'improponibilità o l'inammissibilità della domanda senza tuttavia indicare neppure la norma che determina la dedotta improponibilità o inammissibilità, in quanto non dà all'altra parte alcuna possibilità di contraddire, potendo in astratto essere innumerovoli i motivi di improponibilità o di inammissibilità di una domanda e non potendosi richiedere alla controparte di difendersi in ordine a tutti i profili di improponibilità o di inammissibilità immaginabili ovvero al giudice di esaminarli.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)