Sez. L, Sentenza n. 3772 del 22/06/1985 (Rv. 441359 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA A CARICO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA A CARICO DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI.*
Per poter pronunciare condanna alle spese a carico del lavoratore soccombente in una controversia previdenziale, occorre tanto che la controversia appaia prima facie infondata, quanto che rimanga accertata, sia pure attraverso valutazioni presuntive, la consapevolezza dell'attore (o dell'appellante) della manifesta infondatezza della sua pretesa o, almeno, la inconsideratezza del suo agire, cioè la Mancanza di diligenza e prudenza nella preventiva valutazione del fondamento della pretesa stessa. (Conf 2911/82, mass n 420802).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)