Sez. 2, Sentenza n. 1279 del 05/05/1971 (Rv. 351457 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CAUSE PENDENTI TRA SOGGETTI DIVERSI - DECISIONE DIPENDENTE PER ENTRAMBI DALLA SOLUZIONE DI QUESTIONI IDENTICHE - RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA - INSUSSISTENZA - SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITA - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CAUSE PENDENTI TRA SOGGETTI DIVERSI - DECISIONE DIPENDENTE PER ENTRAMBI DALLA SOLUZIONE DI QUESTIONI IDENTICHE - RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA - INSUSSISTENZA - SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITA - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Rispetto a due cause pendenti fra soggetti diversi non puo configurarsi un rapporto di pregiudizialita nel senso in cui tale rapporto e postulato dagli artt 34 e 295 del codice di procedura civile. Invero, la pronuncia sulle questioni da risolversi in ciascun giudizio non essendo suscettibile di fare stato (per i noti limiti soggettivi della cosa giudicata) nei riguardi delle parti contendenti nell'altro giudizio non puo per cio stesso costituire il necessario antecedente logico e giuridico della relativa decisione. Pertanto il fatto che in entrambi i giudizi la decisione dipenda dalla soluzione di identica questione puo implicare soltanto un rapporto di connessione cosiddetta impropria, inidonea sia a spostare la Competenza, sia a determinare l'esigenza della sospensione del processo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)