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Sez. L, Ordinanza n. 648 del 11/10/1988 (Rv. 460100 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - RILIQUIDAZIONE - MANCATA CORRESPONSIONE DI INTERESSI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1988-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460100-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - RILIQUIDAZIONE - MANCATA CORRESPONSIONE DI INTERESSI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 - nel disporre, dall'1 gennaio 1974, l'assoggettamento a contribuzione previdenziale dell'indennità integrativa speciale, con la conseguente computabilità della medesima ai fini della Determinazione della indennità premio di servizio, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito con legge n. 91 del 1977) e cioè nella misura raggiunta al 31 gennaio 1977 - opera un rinvio che ha carattere non materiale ma formale, come ritenuto anche dalla Corte costituzionale, che, su tale premessa, con sentenza (interpretativa di rigetto) n. 236 del 1986, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 3, sollevata con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Pertanto, il venir meno dei predetti limiti a seguito dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982 n. 297, che ha abrogato gli artt. 1 ed 1 bis del decreto-legge n. 12 del 1977, ha comportato la computabilità, ai fini della Determinazione dell'indennità premio di servizio, anche dell'indennità integrativa speciale maturata dopo il 31 gennaio 1977, come confermato dall'art. 23 del d.l. 31 agosto 1987 n. 359 (convertito con legge n. 440 del 1987), con la conseguenza che per il relativo quarto comma non è manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 cost., nella parte in cui, con norma irretroattiva ma immediatamente applicabile, in ogni stato e grado del giudizio, nelle controversie in corso, dispone, con riferimento alla maggiore computabilità dell'indennità integrativa speciale, che "le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria". (nella specie, la denuncia d'illegittimità è limitata alla previsione della mancata corresponsione degli interessi, non avendo formato oggetto del giudizio di merito anche la questione della rivalutazione, ed art. 1224, secondo comma, cod.civ.). (V 1680/88, mass n 457702).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 bis CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 23 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 440 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)