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Sez. L - , Sentenza n. 24395 del 03/11/2020 (Rv. 659540 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito - Errore di percezione - Deducibilità in sede di legittimità - Esclusione - Errore revocatorio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2020-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659540-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

L'errore determinato dall'inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., ma piuttosto di revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)