Sez. U, Sentenza n. 373 del 23/11/1990 Ud. (dep. 16/01/1991) Rv. 186164 - 01
Impugnazioni penali - Cassazione - Giudizio di rinvio. | Poteri e limiti del giudice - Immediata declaratoria delle cause di non punibilità - Preclusione del giudicato - Annullamento con rinvio disposto solo in relazione alla concedibilità di attenuanti generiche ed all'applicabilità di una misura di sicurezza - Declaratoria della causa estintiva del reato intervenuta dopo la sentenza di annullamento parziale della Cassazione - Possibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di prescrizione.
Impugnazioni penali - Cassazione - Giudizio di rinvio.
Il giudizio di rinvio non si identifica nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sè stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della corte di cassazione che lo ha disposto. Il giudice di rinvio non solo deve uniformarsi alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere decisorio statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle dovutegli. I limiti oggettivi del giudizio di rinvio sono conseguenti agli effetti preclusivi propri della intangibilità del giudicato. L'art. 152 cod. Proc. Pen. Rappresenta, per il suo contenuto e per le sue finalità, un principio di carattere generale, applicabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento: esso è quindi insensibile alla preclusione processuale conseguente al riconoscimento della efficacia devolutiva dei mezzi di impugnazione, ma non può certo superare la barriera del giudicato. Pertanto non può essere dichiarata la causa estintiva di un reato (prescrizione) sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale della cassazione, quando tale pronuncia ha avuto ad oggetto statuizioni del tutto diverse rispetto al riconoscimento della sussistenza del fatto-reato e della responsabilità dell'accusato, quali quelle relative alla concedibilità di attenuanti generiche ed all'applicabilità di una misura di sicurezza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 546 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)