Sez. 3, Sentenza n. 2025 del 10/11/1972 Ud. (dep. 08/03/1973) Rv. 123537 - 01
PESCA - IN GENERE - INQUINAMENTO DI ACQUE - REATO DI PERICOLO - MANCANZA DI FAUNA ACQUATICA - IRRILEVANZA.*
PESCA - IN GENERE - INQUINAMENTO DI ACQUE - REATO DI PERICOLO - MANCANZA DI FAUNA ACQUATICA - IRRILEVANZA.*
Il reato di inquinamento di acque, di cui all'art 6 RD 8 ottobre 1931, n 1604 sulla pesca, e un reato di pericolo che, pertanto, prescinde dall'attuale presenza della fauna acquatica perche, anche nel caso in cui essa sia scomparsa per precedenti inquinamenti, prende in considerazione una Azione idonea a perpetuare condizioni idrobiologiche che rendono inefficace il ripopolamento, che e uno dei mezzi di tutela del patrimonio ittico.*
Riferimenti normativi: Legge 08/10/1931 num. 1604 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)